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LA REDAZIONE
MessaggioInviato: Mar Gen 20, 2009 12:44 pm  Rispondi citando



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DISEGNO DI LEGGE
Istituzione della figura professionale
dell’Operatore Shiatsu

d’iniziativa della senatrice Laura Allegrini (PdL)

E' stato presentato, in data 27 novembre 2008, dalla Senatrice Laura Allegrini (coofirmatario il Senatore Salvatore Piscitelli), il Testo del Disegno di Legge (assunto agli Atti del Senato con il numero 1243) teso alla Istituzione della figura professionale di operatore shiatsu.



Un ringraziamento di cuore va a Giuseppe Guidolotti , non solo da parte di POLARIS SHIATSU INSTITUTE®, Scuola presso la quale Giuseppe -alcuni anni fa- si è diplomato, dopo aver brillantemente completato il suo iter formativo.
Credo che tutto il mondo dello Shiatsu "di buona volontà" gli debba un .... sentito grazie, per il piglio e la passione con cui si è impegnato nell'opera di supporto durante la fase di elaborazione del testo del Disegno di Legge ad opera della senatrice Allegrini, dimostratasi -da subito- rappresentante attenta al nostro mondo ed alla problematica "per eccellenza" che lo preoccupa.
Il nostro auspicio è che questa volta, l'ennesima, il nostro impegno trovi un ascolto ed un'attenzione differenti da quanto avvenuto negli anni addietro, così da addivenire alla definitiva soluzione di una richiesta/esigenza che ormai inizia ad avere ... i capelli bianchi.


Felice Pironti
Responsabile/Direttore Didattico
POLARIS SHIATSU INSTITUTE®





DISEGNO DI LEGGE
Istituzione della figura professionale
dell’Operatore Shiatsu

d’iniziativa della senatrice Laura Allegrini (PdL)


articolo 1
(Finalità)

1.
Nell’ambito delle attività di promozione e di conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, è istituita la figura professionale di “operatore shiatsu”.

2.
Ai fini della presente legge, s’intende per “shiatsu” la tecnica manuale autonoma non invasiva, di origine estremo-orientale, basata principalmente sulla pressione eseguita con i pollici, le dita, i palmi delle mani, i gomiti, le ginocchia o i piedi.




articolo 2
(Profilo professionale)

1.
L’operatore professionale shiatsu opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso precise tecniche di pressione su zone e su punti specifici, effettuate nei modi di cui al comma 2 dell’articolo 1, modulate in modo ritmico o mantenute costanti, a seconda degli stili utilizzati, nonché stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. I comprovati effetti benéfici di tale disciplina devono essere intesi come risultato di un sistema relazionale complesso, non sovrapponibile o sostituibile ad alcuna terapia scientifica erogata attraverso il Sistema Sanitario nazionale.




articolo 3
(Elenchi professionali)

1.
Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli elenchi professionali degli Operatori Shiatsu.

2.
Possono iscriversi agli elenchi professionali di cui al comma 1 del presente articolo gli operatori che hanno conseguito il diploma professionale di formazione rilasciato dagli istituti pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera g).

3.
Le iscrizioni agli elenchi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per l’esercizio della professione di operatore shiatsu;

4.
Agli iscritti agli elenchi professionali di cui al comma 1 si applica l’articolo 622 del Codice Penale.




articolo 4
(Commissione per la professione e la formazione shiatsu)

1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è istituita presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione per la professione e la formazione shiatsu, di seguito denominata “Commissione”, con il compito di definire, entro dodici mesi, gli specifici ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione shiatsu esercitata da Operatori Professionali.

2.
La Commissione definisce:
a) i principi generali per la definizione del codice deontologico della professione shiatsu;
b) i criteri generali per l’adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per operatore shiatsu;
c) il profilo professionale dell’operatore shiatsu;
d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione di cui alla lettera b). La durata dei corsi di formazione nella professione di operatore shiatsu non deve comunque essere inferiore a due anni e a 1200 (milleduecento) ore complessive. Il Diploma di formazione deve essere rilasciato solo al termine dell’iter completo di formazione.
e) i criteri di accreditamento per la formazione dei docenti e dei direttori didattici;
f) le disposizioni per la tenuta di un Registri dei docenti;
g) i criteri per l’accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati;
h) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente Legge.

3.
La Commissione, inoltre:
a) esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai fini dell’esercizio della professione di Operatore shiatsu;
b) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’adozione dei criteri individuati, ai sensi del comma 2, allo scopo di favorire e di omogeneizzare la formazione e la professione shiatsu nelle singole Regioni;




articolo 5
(Composizione della Commissione)

1.
La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro della Salute:
a) un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante del Ministero della Salute;
c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
d) un rappresentante designato dal Tribunale per i diritti del malato;
e) un rappresentante designato dalle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
f) sette rappresentanti designati di intesa su indicazione delle società e delle associazioni di riferimento della disciplina shiatsu;

2.
L’attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un Regolamento interno approvato dalla Commissione stessa;

3.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che vi provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio esistenti.




articolo 6
(Norme transitorie)

1.
Sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Commissione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’articolo 4, si procede al riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati di formazione acquisiti dal candidato precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente Legge ovvero, in assenza di tali titoli o di attestati, previa valutazione dell’attività professionale del candidato che deve essere stata svolta continuativamente da almeno cinque anni.
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